Coronavirus, tagli agli stipendi e licenziamenti nel calcio: parla l'avvocato Tiziana Schipani


Esperta di diritto sportivo ed intermediazione, l'avvocato Tiziana  Schipani ci parla della controversia tra Stellone e l'Ascoli e dei tagli agli stipendi in questo periodo storico. 

Giusto licenziare un dipendente ? Giusto tagliare gli stipendi ? ecco la nostra intervista, a rispondere è anche Davide Fazio, avvocato esperto di diritto civile e allenatore abilitato settore tecnico FIGC


 QUALE CONCLUSIONE POTREBBE AVERE LA CONTROVERSIA TRA L'ASCOLI E L'ORAMAI EX ALLENATORE DEI BIANCONERI, ROBERTO STELLONE?
"Sul contenzioso tra l'Ascoli calcio ed il sig. Roberto Stellone, non conoscendo la documentazione e le comunicazioni intercorse tra le parti, non ci è ovviamente possibile fornire un parere completo.

E' possibile però fare un'analisi giuridica, sulla base dei principi dell'ordinamento giuridico in generale e specialistico di settore, partendo dall'unico elemento certo a nostra disposizione ovvero il comunicato ufficiale dell'Ascoli Calcio del 16/04 scorso in cui quest'ultima rappresentava la necessità  di adottare misure di contenimento dei costi in ragione delle condizioni oggettive venutesi a creare per eventi imprevedibili e circostanze eccezionali,  che configurano la cd. causa di forza maggiore. risolvendo  unilateralmente il rapporto contrattuale con l' Allenatore  e il suo staff per intervenuta eccessiva onerosità .

Prima società di calcio a farlo in Italia, che ha coraggiosamente, invocato l'applicazione del principio di cui all’articolo 1467 del codice civile

E' doveroso però ricordare che, affinché si possa ricorrere al rimedio della risoluzione contrattuale ex art. 1467 del codice civile, l’eccessiva onerosità sopravvenuta dovrà consistere in una alterazio ne significativa del sinallagma contrattuale (sostanzialmente dell'equilibrio tra le prestazioni offerte), che abbia imposto ad una delle parti un sacrificio economico superiore all’alea prevista del contratto.

Ora, nel nostro caso, non vi è dubbio alcuno che la grave situazione epidemiologica da COVID-19 e le severe misure di contenimento ancora in vigore (con il conseguente stop del campionato italiano di calcio di serie B) rappresentino eventi straordinari ed imprevedili .

E' bene ricordare che, ai fini del riconoscimento dell'eccessiva onerosità sopravvenuta, si dovrà darne prova sulla base di criteri rigorosamente oggettivi (si pensi, ad esempio, ad importanti contratti di sponsorizzazione che prevedano la risoluzione del contratto da parte delle Aziende in caso di  sospensione e/o fine anticipata del campionato e/o di partite svolte a porte chiuse).

Non potendo conoscere la documentazione di cui intenda avvalersi la Società, ci è impossibile prevedere l'esito della controversia.

Nel caso di specie, trattandosi di sportivo professionista, quindi lavoratore subordinato al quale si applicano le disposizioni contenute nella legge n°91/1981, sarà il Collegio Arbitrale a doversi esprimere su questo storico precedente.

In effetti, la questione andrebbe posta in termini di equilibrio, essendo in atto una emergenza imprevedibile e, quindi, fattori di straordinarietà che non consentono considerazioni affrettate, pendenti a favore dell’una o dell’altra parte.

Pertanto, non potendo entrare nel merito della vicenda e non conoscendo ovviamente in dettaglio le avvenute comunicazioni tra le parti, possiamo affermare, in termini generali, che è sicuramente spiacevole, oltre che poco conveniente, non essere giunti ad un accordo od ad una bonaria composizione della controversia.

Sperando, allora, che gli interessati possano ancora comporrela vicenda in termini di buon senso, criterio sempre utile, forse ancor più indispensabile nel delicato periodo che stiamo vivendo, auspichiamo che prevalga, in tal senso, un fattore imprescindibile qual'è quello della “buona fede” contrattuale tra le parti. 

Al riguardo la FIFA, ha fornito una serie di raccomandazioni e linee-guida (nota del 7 aprile scorso) che, seppur non aventi  una piena effettività ma solo natura di "indirizzo", potrebbero incidere sulle questioni relative agli accordi di lavoro, laddove forniscono raccomandazioni utili a prevenire e scongiurare eventuali contenziosi.

 l'Ascoli Calcio potrebbe, a condizione di riuscire a comprovare oggettivamente l'eccessiva onerosità e di aver tentato una rinegoziazione, con molta probabilità ottenere la risoluzione del contratto ed a quel punto certamente creare, in ambito sportivo, un precedente giuridico, unico nel suo genere, con potenziali importantissimi riflessi e conseguenze per tutte le altre società professionistiche italiane che potrebbero seguirne l'esempio"

STA CREANDO MOLTO SCALPORE LA PROBLEMATICA DEL TAGLIO DEGLI STIPENDI, INVOCATO SOPRATTUTTO DALLA LEGA DI SERIE A, NELLA RECENTE RIUNIONE TRA I CLUB DELLA MASSIMA SERIE: QUALI SVILUPPI DOBBIAMO ATTENDERCI SU QUESTO FRONTE?

"Lasciando da parte le aspri polemiche delle ultime settimane tra le varie Leghe e l'Assocaciatori, ribadiamo la possibilità, anzi la necessità, oltre che la convenienza, per tutti, di rinegoziare il singolo contratto, anche sotto il profilo della durata.
In tal senso, ci aspettiamo anche un intervento normativo ed una presa di posizione da parte delle maggiori istituzioni calcistiche, non solo FIGC, ma anche UEFA  e FIFA, vista l'imminente scadenza al 30 giugno dei tesseramenti e la volontà e la necessità di protrarre la stagione stagione sportiva ben oltre il canonico termine, addirittura fino ai primi di agosto od oltre.  

In linea generale, dal punto di vista strettamente giuridico, le Società, sulla base dell'art. 5 dell'Accordo Colletivo, non potrebbero decidere di sospendere l'erogazione del rateo stipendiale ai propri Calciatori ma, nei casi di mancato accordo di rinegoziazione dei contratti, avrebbero comunque la possibilità, sancita ex art.1463 del Codice Civile, qualora si rappresentasse una sopravvenuta impossibilità della prestazione, di richiedere ai medesimi Calciatori l'intera prestazione economica oro erogata, ovvero, ex articolo 1464 del codice civile, nei casi invece di impossibilità parziale, ben potrebbero agire per ottenere una giusta riduzione della propria controprestazione, finanche agire, ex art.1467 del Codice Civile, per la risoluzione del contratto qualora riuscissero a provare un'eccessiva onerosità sopravvenuta (di cui si è ampiamente trattato) e magari ottenere una riduzione secondo equità.

Qualunque sia lo scenario cui si andrà incontro, vista anche l'enorme importanza sociale che ricopre, la speranza è quella che tutte le componenti istituzionali del sistema calcio trovino presto un'intesa per far ripartire il movimento (dalla Serie A fino alle categorie dove ciò sarà possibile), a beneficio, non solo di Società e Calciatori, ma anche di tutte quelle persone che, grazie allo sport più popolare al mondo, potranno magari ritrovare un pò di serenità, sollievo e distrazione, dopo questo periodo, così particolare, duro e difficile per tutta il popolo italiano"



Tiziana Schipani avvocato specializzato in contrattualistica sportiva e nella gestione e valorizzazione dell'immagine dell'atleta. 
Davide Fazio, Avvocato esperto di Diritto Civile - Allenatore Abilitato Settore Tecnico F.I.G.C.


Massimiliano Alvino
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